Art. 5
5 / 7Caratteristiche del certificato di formazione professionale
In vigore dal 26 mar 1993
1. Il certificato di formazione professionale, corrispondente al modello indicato nell'allegato B6 dell'A.D.R., conforme all'allegato 1 del presente decreto, di cui costituisce parte integrante, è valido singolarmente o cumulativamente per i seguenti trasporti:
a) per il trasporto di merci pericolose in cisterna (tutte le classi ammesse) così come definita nel marginale 10014 dell'A.D.R.;
b) per il trasporto di merci pericolose con modalità diverse dal trasporto in cisterne (tutte le classi ammesse).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:1992-12-30;571#art-5