Capo V
Art. 16
16 / 16In vigore dal 20 nov 2011
Le domande di revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali in commercio debbono essere corredate dai seguenti documenti:
1) certificato di analisi chimica e chimico-fisica eseguite da uno dei laboratori di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, e successive integrazioni, su campioni prelevati alla sorgente ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da più sorgenti;
2) certificato di analisi microbiologica eseguita da uno dei laboratori di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, e successive integrazioni, su campioni prelevati alla sorgente ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da più sorgenti;
3) verbali di prelevamento relativi alle analisi di cui ai precedenti punti 1) e 2), redatti dall'autorità sanitaria che ha assistito ai prelevamenti stessi;
4) studi clinici, farmacologici e tossicologici condotti presso strutture ospedaliere o universitarie nel rispetto delle regole di buona pratica clinica e di buona pratica di laboratorio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 novembre 1992
p. Il Ministro: AZZOLINI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1992
Registro n. 15 Sanità, foglio n. 164
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-11-12;542#art-16