Capo IV
Art. 15
15 / 16In vigore dal 20 nov 2011
I recipienti contenenti l'acqua da sottoporre alle prove cliniche, farmacologiche e tossicologiche debbono pervenire ai responsabili delle sperimentazioni sigillati dall'autorità sanitaria che ha provveduto ai prelevamenti ed accompagnati dal verbale di prelevamento redatto dalla stessa autorità sanitaria.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-11-12;542#art-15