Capo IV
Art. 13
13 / 16In vigore dal 20 nov 2011
Gli studi clinici, farmacologici e tossicologici debbono essere condotti presso strutture ospedaliere o universitarie nel rispetto delle regole di buona pratica clinica e di buona pratica di laboratorio.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-11-12;542#art-13