Capo I
Art. 1
1 / 16In vigore dal 20 nov 2011
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali;
Visti in particolare il primo e secondo comma dell' del citato decreto, che prevedono l'emanazione di provvedimenti concernenti i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali, ed il primo comma dell'art. 21, che prevede la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
Visto l'art. 34 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto l', lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1856, e successive integrazioni;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 giugno 1992;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992;
Vista la comunicazione fatta in data 11 novembre 1992 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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A corredo delle domande di riconoscimento delle acque minerali naturali deve essere prodotta una relazione idrogeologica volta ad illustrare tutti gli aspetti caratterizzanti la falda acquifera d'origine.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1992-11-12;542#art-1