Art. 6
6 / 7In vigore dal 15 nov 1992
1. Resta salva la facoltà, prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, per i produttori ed i costruttori di richiedere, in alternativa a quanto disposto dall', l'omologazione nazionale dei tipi di cinture di sicurezza e dei tipi di sistemi di ritenuta, nonché l'omologazione dei tipi di veicoli in cui tali cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta sono installati, in base alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:1992-08-07;424#art-6