Art. 7 · Durata della concessione

Art. 7

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Durata della concessione

In vigore dal 21 apr 1993
1. Salvo quanto previsto negli la durata della concessione è fissata in anni otto rinnovabili. 2. In caso di collocamento a riposo o di trasferimento in comune non limitrofo al comune in cui è ubicato l'alloggio, la concessione cessa al termine del novantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto ovvero di effettuazione del trasferimento. 3. In caso di trasferimento del concessionario con prole in età scolare, la cessazione della concessione è prorogata, a domanda, fino al termine dell'anno scolastico in corso.
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