Art. 10 · Revoca della concessione

Art. 10

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Revoca della concessione

In vigore dal 21 apr 1993
1. Per inderogabili esigenze di servizio, per motivi eccezionali o per cause di forza maggiore, previa autorizzazione del capo della Polizia, il prefetto può disporre la revoca della concessione. 2. Nei casi di cui al comma 1 all'utente è assegnato, ove disponibile, per la rimanente durata della concessione, altro alloggio idoneo e le spese di trasferimento sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 3. Il prefetto notifica il provvedimento di revoca al concessionario con atto formale e motivato, nel quale è fissata la data di rilascio dell'alloggio non oltre il novantesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento stesso.
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