Capo I
Art. 2
2 / 11Criteri relativi all'applicazione dell'approvazione per decorrenza termini
In vigore dal 19 nov 1992
Criteri relativi all'applicazione dell'approvazione
per decorrenza termini
1. Le deliberazioni di giunta da inviare a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con le modalità disciplinate dall', diventano esecutive ove nel termine di trenta giorni dalla data del loro ricevimento da parte della Direzione generale competente, risultante dal relativo avviso, il Ministero non abbia espresso il proprio motivato diniego anche con telegramma, telex o telefax a firma del direttore generale.
2. I provvedimenti di diniego di cui al comma 1 adottati dal direttore generale debbono essere tempestivamente trasmessi al Ministro ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 2 e 3 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
3. I predetti termini possono essere interrotti per una sola volta qualora, prima della scadenza, il Ministero abbia inviato atti interlocutori anche via telefax. In tal caso le deliberazioni diventano esecutive se, entro trenta giorni dalla data di arrivo alla Direzione generale competente degli elementi istruttori richiesti, il Ministero non abbia espresso il proprio diniego secondo le modalità previste al comma 1. Qualora la camera di commercio non invii quanto richiesto entro trenta giorni dalla ricezione di detti atti interlocutori, la deliberazione è assoggettata al regime di approvazione esplicita.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1992-08-04;425#art-2