Art. 27 · Prestazioni amministrative, contabili e tributarie
AllegatoTitolo IV

Art. 27

27 / 28

Prestazioni amministrative, contabili e tributarie

In vigore dal 25 nov 1992
1. Per le prestazioni di rappresentanza e patrocinio in materia tributaria, così come per quelle di consulenza ed assistenza non riservate per legge, si applicano le corrispondenti voci della tariffa professionale dei ragionieri e periti commerciali. Roma, 10 giugno 1992 Il presidente: LOMONACO Il segretario: CAROTTI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1992-07-15;430#art-a-27