Art. 4
4 / 5Mancato riconoscimento delle somme
In vigore dal 26 ago 1992
1. Qualora la Commissione CEE non riconosca il diritto alla trattenuta, ravvisando la sussistenza di significative violazioni delle norme del regolamento CEE n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991, ai sensi dell'art. 7 del regolamento stesso, i soggetti di cui all' del presente regolamento provvedono a restituire gli importi trattenuti, al fine della contabilizzazione nell'ambito del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, secondo le disposizioni vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-06-02;367#art-4