Art. 3 · Modalità della trattenuta e delle comunicazioni

Art. 3

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Modalità della trattenuta e delle comunicazioni

In vigore dal 26 ago 1992
1. La trattenuta di cui all' è effettuata su tutti gli importi recuperati, anche a titolo parziale. 2. Nel caso di irregolarità relative a somme inferiori a 4.000 ECU gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni previste dagli del regolamento CEE n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991 solo ove quest'ultima le abbia espressamente richieste. 3. Tali informazioni saranno invece sempre trasmesse nel caso di irregolarità relative a somme pari o superiori a 4.000 ECU. 4. Ai fini della comunicazione di cui al comma 1, gli enti e le amministrazioni di cui all' danno tempestiva notizia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, secondo le modalità previste dagli del citato regolamento CEE n. 595/91, di tutte le irregolarità accertate.
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