Art. 12 bis

Art. 12 bis

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In vigore dal 22 set 1995
1. Presso l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, vengono istituiti registri degli operatori e degli importatori, tenuti in forma di anagrafe informatizzata. 2. Il registro degli operatori, comma 1, è diviso in: a) registro degli operatori che commercializzono in fase di spedizione e all'ingrosso; b) registro degli operatori autorizzati a gestire impianti di condizionamento. 3. Le domande per l'iscrizione nei registri sono presentate dagli interessati già operanti entro il 31 dicembre 1995. 4. I soggetti non ancora operanti presentano analoga domanda entro sei mesi dalla data di inzio dell'attività. 5. Le domande, di cui ai commi 3 e 4 devono pervenire all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, utilizzando apposito modello, reperibile presso l'EIMA e gli uffici periferici dell'Istituto per il commercio estero - ICE (allegato 2), il cui fac-simile è allegato al presente decreto (allegato 3).

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Pro

urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-06-02;339#art-12-bis