Art. 12 bis
14 / 15In vigore dal 22 set 1995
1. Presso l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, vengono istituiti registri degli operatori e degli importatori, tenuti in forma di anagrafe informatizzata.
2. Il registro degli operatori, comma 1, è diviso in:
a) registro degli operatori che commercializzono in fase di spedizione e all'ingrosso;
b) registro degli operatori autorizzati a gestire impianti di condizionamento.
3. Le domande per l'iscrizione nei registri sono presentate dagli interessati già operanti entro il 31 dicembre 1995.
4. I soggetti non ancora operanti presentano analoga domanda entro sei mesi dalla data di inzio dell'attività.
5. Le domande, di cui ai commi 3 e 4 devono pervenire all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, utilizzando apposito modello, reperibile presso l'EIMA e gli uffici periferici dell'Istituto per il commercio estero - ICE (allegato 2), il cui fac-simile è allegato al presente decreto (allegato 3).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-06-02;339#art-12-bis