Art. 11 bis · Esenzioni dall'applicazione delle norme di qualità.

Art. 11 bis

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Esenzioni dall'applicazione delle norme di qualità.

In vigore dal 22 set 1995
1. Non sono soggetti all'obbligo di conformità con le norme comuni di qualità, ai sensi dell', commi 2 e 3, del regolamento CEE n. 1035/1972, gli ortofrutticoli che sono: a) prodotti e venduti direttamente dal produttore agricolo al consumatore finale; b) avviati dal produttore agricolo a centri di condizionamento riconosciuti o di deposito; c) venduti dal produttore agricolo ad operatori commerciali iscritti nell'apposito registro ed avviati a centri di condizionamento riconosciuti o a centri di deposito. Dai centri di deposito il prodotto deve essere avviato unicamente a centri di condizionamento riconosciuti.
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-06-02;339#art-11-bis