Art. 12 · Pubblicità aggiuntiva

Art. 12

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Pubblicità aggiuntiva

In vigore dal 15 set 1992
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni. 2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-05-25;376#art-12