Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 12 nov 1992
1. La lettera h) del primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è sostituita dalla seguente: " h) La menzione 'zuccheri totali.... grammi per 100 grammì ove la cifra indicata rappresenta il valore refrattometrico del prodotto finito, determinato a 20 C: è ammessa una tolleranza di 3 gradi refrattometrici;".
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