Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 12 nov 1992
1. Il quarto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è sostituito dal seguente: "Possono essere utilizzati, nella preparazione dei prodotti di cui all', succhi di frutta, succhi di frutta concentrati e succhi di frutta disidratati rispondenti ai requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, e successive modifiche".
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