Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 11 nov 1992
1. La lettera f) dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, è sostituita dalla seguente: " f) la sostituzione totale degli zuccheri con il miele rispettando il limite del 20% previsto alla precedente lettera c)".
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