Art. 7 · Trasmissioni degli elenchi

Art. 7

7 / 7

Trasmissioni degli elenchi

In vigore dal 2 giu 1992
1. Dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento le amministrazioni o soggetti responsabili, ciascuno per quanto di competenza, trasmettono entro il 31 marzo gli elenchi aggiornati, nel rispetto degli stessi criteri stabiliti negli articoli precedenti. 2. Gli elenchi annuali entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 3. Fino alla pubblicazione degli elenchi annuali, l'eventuale aggiornamento degli elenchi è effettuato mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di elenchi suppletivi di aggiornamento. 4. In sede di prima formazione degli elenchi, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del patrimonio statale, nonché per assicurare la corretta esecuzione degli obblighi disposti dal citato art. 10- bis, comma 4, le amministrazioni o i soggetti responsabili trasmettono gli elenchi nei termini stabiliti dall', comma 5, della legge 8 novembre 1991, n. 376, e comunque entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dei lavori pubblici invita le amministrazioni o i soggetti responsabili a trasmettere gli elenchi in conformità alle norme del presente decreto, con assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni e con l'avvertimento che in caso di mancata trasmissione nel termine stesso provvederà, ove possibile, direttamente il Ministro dei lavori pubblici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 aprile 1992 Il Ministro: PRANDINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1992 Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 227
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1992-04-23;284#art-7