Art. 5

Art. 5

5 / 6
In vigore dal 19 lug 1992
1. Resta salva la facoltà, prevista dall'art. 9 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, per i costruttori di richiedere, in alternativa a quanto disposto dall', l'omologazione nazionale dei tipi di veicoli muniti di ancoraggi delle cinture di sicurezza omologati, in base alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.trasporti:decreto:1992-04-09;326#art-5