Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 6 mag 1992
1. All'art. 8 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 17 dicembre 1990, n. 416, è aggiunto il seguente comma: "5. Gli organismi incaricati di effettuare, mediante apposita convenzione con l'A.I.M.A., le operazioni relative alla verifica delle superfici, nonché le operazioni complementari e di supporto, di cui all'art. 7, comma 6, sono tenuti a rimettere agli uffici di cui all'art. 6, comma 1, competenti per territorio, entro il 31 ottobre di ogni anno, la documentazione concernente le predette operazioni".
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