Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 15 mag 1992
1. Ogni attrezzo a chiave deve riportare gli estremi dell'approvazione conseguita, il numero di identificazione con caratteri non inferiori a 20 mm, l'indicazione dell'organo di polizia che ne dispone l'impiego. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 febbraio 1992 Il Ministro dei lavori pubblici PRANDINI Il Ministro dei trasporti BERNINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1992 Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 397
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