Art. 2
2 / 3In vigore dal 24 dic 1992
1. Il limite mimino di posti di cui all' non si applica alle istanze di contributo presentate e regolarizzate, in tutta la prescritta documentazione, entro quarantacinque giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. A dette istanze non possono essere concesse proroghe al termine previsto per il completamento delle opere.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.turismo.e.spettacolo:decreto:1992-02-18;491#art-2