Art. 1
1 / 3In vigore dal 24 dic 1992
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Visto l'art. 13, secondo comma, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativo all'istituzione presso la Sezione autonoma per il credito teatrale (SACT) della Banca nazionale del lavoro di un fondo destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi;
Visti i propri decreti 4 dicembre 1985, 2 luglio 1986 e 28 maggio 1987 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 293, n. 169 e n. 142 rispettivamente del 13 dicembre 1985, 23 luglio 1986 e 20 giugno 1987, con i quali sono state stabilite le modalità di utilizzazione e gestione del fondo;
Ritenuta la necessità di apportare integrazioni e modifiche alle disposizioni contenute nei predetti decreti;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991;
Vista la nota n. 2454/GA31/14 del 17 maggio 1991 con cui, in conformità al disposto del terzo comma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il presente regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Al primo comma dell' del decreto ministeriale 4 dicembre 1985, come sostituito dall' del decreto ministeriale 2 luglio 1986, dopo le parole "pubblico spettacolo" sono aggiunte le seguenti: "con un numero di posti non inferiore a cento".
Storico versioni
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