Art. 5 · Requisiti tecnici per l'iscrizione delle imprese di costruzione navale

Art. 5

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Requisiti tecnici per l'iscrizione delle imprese di costruzione navale

In vigore dal 10 mag 1992
Requisiti tecnici per l'iscrizione delle imprese di costruzione navale 1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale delle imprese di costruzione navale, le imprese interessate dovranno avere, per ciascuno stabilimento, la disponibilità, sulla base di rapporti di lavoro dipendente, di un responsabile tecnico iscritto nei registri di cui all'art. 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) in possesso dei requisiti professionali richiesti per la massima unità realizzabile nello stabilimento nonché di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere, garante della corretta applicazione delle pratiche operative. Una stessa persona fisica potrà riassumere i predetti ruoli. 2. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, le imprese interessate dovranno avere, per ciacuno stabilimento, una forza lavoro comprovata da idoneo documento dell'Ispettorato provinciale del lavoro, che indichi il numero dei dipendenti, suddivisi in dirigenti, quadri, impiegati ed operai. 3. Le imprese interessate dovranno altresì comprovare la disponibilità, sulla base di un titolo di proprietà, di leasing o di concessione amministrativa che ne consentano una stabile utilizzazione, di strutture impiantistiche dimensionalmente idonee alla costruzione di unità definite all' della legge, per un volume annuo di almeno 2.000 tonnellate di stazza lorda compensata. In particolare, le imprese che effettuano la costruzione di unità a scafo metallico, dovranno disporre delle seguenti strutture impiantistiche minime, salvo quanto prescritto all' del presente regolamento: a) area di stoccaggio di materiali siderurgici adeguatamente servita da mezzi di sollevamento fissi e/o semoventi; b) una officina attrezzata con impianti, macchinari e mezzi di sollevamento per la lavorazione (taglio e sagomatura) di lamiere e profilati; c) mezzi idonei a garantire la movimentazione di parti di scafo, nonché di tutti i componenti di allestimento e di apparato motore delle unità costruibili; d) bacino o scalo, ovvero piattaforma, o altro mezzo di varo idoneo per navi di dimensioni e peso non inferiori a quelle previste dall' della legge; e) disponibilità di aree operative coperte e/o scoperte servite di energia elettrica ed acqua; f) idoneo magazzino per deposito dei componenti di allestimento ed apparato motore semilavorati o finiti; g) in relazione alla consistenza della forza lavoro, strutture riconosciute idonee dalle competenti autorità a garantire, sotto l'aspetto sanitario, ambientale e della sicurezza del lavoro, condizioni di lavoro conformi alla vigente normativa in materia. 4. Le strutture impiantistiche previste nel comma precedente dovranno essere situate in un medesimo stabilimento. 5. Le imprese che effettuano la costruzione di unità il cui scafo sia realizzato con materiali a tecnologia avanzata non metallici, in luogo delle strutture di cui alle precedenti lettere a), b), c), e) ed f) del terzo comma del presente articolo dovranno disporre delle seguenti strutture impiantistiche minime: a) area coperta per lo stoccaggio di materie prime; b) officina protetta dal pulviscolo munita di impianti per il controllo della temperatura e del tasso di umidità al fine della lavorazione di componenti di scafo; c) scalo e mezzi di sollevamento; d) magazzino di deposito dei materiali di allestimento e apparati motori, semilavorati o finiti. 6. Le strutture impiantistiche previste nel quinto comma del presente articolo dovranno essere situate in un medesimo stabilimento. 7. Qualora l'impresa disponga di più stabilimenti dovrà comprovare che almeno uno di essi è dotato dei requisiti impiantistici previsti nel presente articolo. 8. Per quanto previsto dall', comma 1, lettera d), della legge, l'impresa dovrà produrre il bilancio approvato e certificato dell'ultimo esercizio prima di quello in corso, corredato delle relazioni degli amministratori e dei sindaci, e degli altri allegati di cui è prescritto il deposito presso il tribunale. I soggetti non tenuti alla redazione del bilancio dovranno produrre una scheda riassuntiva dello stato patrimoniale e del conto economico, e copia delle dichiarazioni fiscali per le imposte sul reddito e l'imposta sul valore aggiunto, riferite all'ultimo anno solare. 9. L'impresa richiedente dovrà altresì produrre una pianta planimetrica delle strutture aziendali con l'indicazione delle singole strutture impiantistiche.
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