Art. 2 · Tenuta e struttura degli albi

Art. 2

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Tenuta e struttura degli albi

In vigore dal 10 mag 1992
1. Gli albi di cui all' della legge sono tenuti dal Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio. 2. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il consiglio d'amministrazione del Ministero, è individuato, nell'ambito della Direzione generale del naviglio, l'ufficio responsabile della tenuta degli albi. Il funzionario preposto all'ufficio responsabile della tenuta degli albi è altresì il responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per tutto quanto attiene la procedura di iscrizione, sospensione e cancellazione delle imprese degli albi. 3. Ciascun albo è costituito da separati atti di iscrizione firmati dal direttore generale del naviglio e dal funzionario preposto all'ufficio responsabile degli albi, raggruppati, per quanto riguarda le imprese di costruzione e riparazione navale, in base alle categorie dimensionali di cui agli del presente regolamento. 4. Ciascun atto di iscrizione, regolarmente datato e protocollato, è contraddistinto anche da un numero d'ordine progressivo di iscrizione e deve contenere l'oggetto dell'iscrizione stessa con le seguenti indicazioni: a) elementi di individuazione dell'impresa (ditta o ragione sociale); b) sede legale dell'impresa; c) numero di stabilimenti di cui dispone l'impresa e loro localizzazione; d) fascia dimensionale cui appartiene l'impresa; e) per le sole imprese di costruzione navale, livello della capacità produttiva, dimensione massima dell'unità realizzabile in ciascuno degli stabilimenti di cui dispone l'impresa; f) ogni ulteriore indicazione, purchè di carattere non riservato, ritenuta necessaria per le esigenze di applicazione della legge e del presente regolamento.
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