Art. 18
18 / 21Dimensione massima dell'unità realizzabile
In vigore dal 10 mag 1992
1. La dimensione massima dell'unità realizzabile presso ciascuno stabilimento di cui disponga l'impresa iscritta agli albi nonché la dimensione massima dell'unità che gli stabilimenti di riparazione e trasformazione navale sono in grado di accogliere è quella consentita dalla relativa capacità impiantistica e deve essere indicata dalla stessa impresa ed accertata attraverso verifiche dirette disposte dall'ufficio responsabile degli albi.
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Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1992-02-18;280#art-18