Art. 3
3 / 9In vigore dal 31 mar 1992
1. La protezione indicata all' dovrà essere attuata con dispositivi che abbiano conseguito il certificato di idoneità tecnica, nel prosieguo indicato per brevità "omologazione", rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico.
2. Per i dispositivi che abbiano già conseguito un certificato di idoneità tecnica rilasciato da parte di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, sarà rilasciato, da parte del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, un visto di conferma avente, ai fini del presente decreto, lo stesso valore del certificato di idoneità tecnica previa verifica della rispondenza della omologazione già conseguita ai requisiti minimi di sicurezza richiesti in Italia dalla vigente normativa.
Contestualmente sarà effettuata la classificazione in tipi, classi e materiali prevista dal successivo .
Storico versioni
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