Art. 2 · Ammissione ai concorsi

Art. 2

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Ammissione ai concorsi

In vigore dal 31 mag 1992
1. L'ammissione ai concorsi è deliberata dall'amministratore straordinario. Requisito specifico di ammissione, è il possesso da parte dei concorrenti della titolarità presso la stessa U.S.L. alla data di pubblicazione del presente decreto della posizione funzionale di ruolo corrispondente al nono livello con un'anzianità di ruolo e non di ruolo di almeno cinque anni maturata nella stessa posizione funzionale anche presso altra U.S.L. 2. Per il profilo professionale medici e veterinari i requisiti di ammissione sono: anzianità di servizio di almeno cinque anni nella nona qualifica funzionale e nella disciplina oggetto del concorso; ovvero titolarità della nona qualifica funzionale nella disciplina oggetto del concorso e specializzazione nella disciplina stessa o in disciplina equipollente. 3. Per le discipline relative ai servizi di radiologia, anestesia e medicina nucleare viene richiesto, comunque, ai fini dell'ammissione al concorso, il possesso della libera docenza o specializzazione nella corrispondente disciplina. Per il profilo professionale di avvocato è richiesto il titolo di avvocato. 4. L'U.S.L. provvede, d'ufficio, alla elencazione dei titoli di carriera e dei titoli accademici e di studio riportandoli su apposite schede da consegnare al segretario della commissione unitamente a tutti gli atti relativi al concorso.
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