Art. 3
3 / 8Misura del contributo in conto capitale, del mutuo e spese ammissibili
In vigore dal 31 mar 1992
Misura del contributo in conto capitale,
del mutuo e spese ammissibili
1. Il contributo in conto capitale è concesso nella misura del 60 per cento dell'investimento ritenuto ammissibile ove sussista almeno uno dei seguenti requisiti:
a) sede legale, amministrativa ed operativa nelle regioni Calabria, Sardegna o Sicilia;
b) composizione esclusivamente femminile della compagine sociale;
c) compagine sociale formata esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 29 anni.
2. Il contributo in conto capitale è concesso nella misura del 50 per cento nel caso di sede legale, amministrativa ed operativa nelle regioni Basilicata, Campania, Molise e Puglia.
3. In tutti gli altri casi il contributo in conto capitale è concesso nella misura del 40 per cento.
4. La misura del contributo in conto capitale nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è elevabile di un ulteriore 5 per cento per ognuno dei seguenti requisiti:
a) composizione prevalentemente femminile della compagine sociale;
b) compagine sociale formata esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni;
c) progetti che prevedano l'ampliamento della base occupazionale sia attraverso l'associazione in cooperative o società sia attraverso l'assunzione dei lavoratori dipendenti secondo le indicazioni di cui all', lettera b), del presente decreto.
5. Il mutuo è concesso nella misura fissa del 30 per cento dell'investimento ritenuto ammissibile ad un tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento.
6. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, relative a:
a) studio di fattibilità comprensivo dell'analisi di mercato;
b) terreno;
c) opere edilizie, già eseguite o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per la eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione;
d) allacciamenti;
e) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, brevetti;
f) altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo.
7. Il contributo in conto capitale è concesso limitatamente ai primi cinque miliardi di lire di investimento.
8. Le spese di cui al precedente comma 6, lettera c), sono ammissibili nel limite del 40 per cento della spesa complessiva per la realizzazione del progetto. In casi eccezionali tale limite può essere elevato, da parte del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, fino al 60 per cento della spesa complessiva, in relazione alla particolarità del settore e dell'attività. Il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile richiede tutti gli elementi o documenti necessari per comprovare la spesa effettivamente sostenuta.
9. Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative al terreno.
10. Per i progetti concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese per la costruzione e per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, degli immobili.
11. Le spese che, in base alla data delle relative fatture, risultino sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di cui al successivo , sono escluse dalla concessione delle agevolazioni.
12. Le agevolazioni finanziarie del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o comunque pubbliche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministro.interventi.straordinari.mezzogiorno:decreto:1992-01-17;224#art-3