Art. 2 · Tipologia sale

Art. 2

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Tipologia sale

In vigore dal 3 mar 1992
1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di competenza del Ministro del turismo e dello spettacolo si intende: a) per sala cinematografica l'insieme dei fabbricati ambienti e luoghi, nonché dei servizi e dei disimpegni ad essi annessi, destinati alle proiezioni cinematografiche a mezzo di apparecchiature di proiezione o di altra idonea tecnologia; b) per cinema-teatro l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi nonché dei servizi e disimpegni ad essi annessi, destinati, oltre che alle proiezioni cinematografiche, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuarsi mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature cioè palcoscenico. È compresa nella predetta fattispecie anche la costruzione di una pedana provvista o non di allestimenti scenici, purchè realizzata nell'ambito di una sala cinematografica, per la realizzazione anche di spettacoli in forma autonoma rispetto a quelli cinematografici. La costruzione di pedana provvista o non di allestimenti scenici in qualsiasi altro locale diverso da sala cinematografica rientra nella competenza dei comuni ai sensi dell', punti 5) e 9), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; c) per multisala l'insieme di due o più sale cinematografiche, abbisognevoli ciascuna di singola autorizzazione, ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, adibite a programmazioni multiple, accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, sulla base delle vigenti norme di sicurezza. d) per arena il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo estivo, costruito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche; e) per cinema "drive in" il cinema all'aperto costruito su una area delimitata ed adibita a parcheggio di autovetture o di altri mezzi di locomozione meccanici, appositamente attrezzate per le proiezioni cinematografiche cui è possibile assistere rimanendo a bordo del veicolo; f) Per cinema ambulante l'esercizio commerciale di proiezioni cinematografiche attuabile con l'impiego di attrezzature mobili installabili in luoghi chiusi o all'aperto, appositamente autorizzati.
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