Art. 18
18 / 20Norme in materia di sicurezza e barriere architettoniche
In vigore dal 3 mar 1992
1. Nell'applicazione della presente normativa dovranno essere tenute presenti le disposizioni contenute:
a) nella circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 del Ministero dell'interno - Direzione generale servizi antincendi, recante "Norme di sicurezza, per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di spettacoli in genere e suc- cessive modificazioni ed integrazioni";
b) negli articoli 27 e 26 rispettivamente della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" e relativo regolamento di attuazione del citato art. 27 della legge n. 118/71 a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1978, n. 384;
c) nella vigente normativa antisismica.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.turismo.e.spettacolo:decreto:1992-01-13;184#art-18