Art. 6
6 / 8Adempimenti procedurali
In vigore dal 5 feb 1992
1. I lavoratori dipendenti dalle imprese di cui agli del presente decreto, interessati al pensionamento anticipato, sono tenuti a presentare all'unità produttiva di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della suddetta facoltà entro il termine stabilito dall'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. Le imprese interessate, entro dieci giorni dalla scadenza di cui al precedente comma, trasmettono alla sede INPS competente per territorio le domande dei lavoratori, entro i limiti di cui ai precedenti articoli del presente decreto.
3. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà del pensionamento anticipato sia superiore ai limiti di cui ai precedenti articoli del presente decreto, le imprese opereranno una selezione in base alle proprie esigenze.
4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.
5. Le domande inoltrate agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ai sensi del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e non accolte per carenza di disponibilità dei contingenti stabiliti dal decreto-legge suddetto, devono considerarsi decadute. I lavoratori che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dovranno presentare una nuova domanda di pensionamento anticipato all'impresa di appartenenza, secondo le disposizioni del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1991-12-30;443#art-6