Art. 9
9 / 18Funzionamento delle commissioni
In vigore dal 23 feb 1992
1. Di norma viene costituita una commissione esaminatrice per ciascuna sede di collegio dei periti industriali, cui vengono possibilmente assegnati non meno di quaranta e non più di sessanta candidati. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino rispettivamente in numero inferiore o superiore ai limiti indicati, è data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di costituire commissioni esaminatrici per candidati provenienti da di- verse sedi di collegi dei periti industriali o più commissioni operanti nella medesima località.
2. Nella prima seduta la commissione elegge nel proprio seno il componente al quale affidare le funzioni di segretario e delibera circa la eventuale necessità di fare ricorso alla nomina di membri aggregati.
3. Tutte le decisioni della commissione vengono adottate con la presenza di tutti i membri e deliberate a maggioranza.
4. A conclusione di ciascuna seduta viene redatto processo verbale letto e sottoscritto dal presidente e da tutti i commissari.
5. Ai componenti delle commissioni esaminatrici, compresi i membri aggregati, sono corrisposte le indennità stabilite dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni e, quando spetti, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti statali.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1991-12-29;445#art-9