Art. 8 · Sostituzioni - Commissari aggregati

Art. 8

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Sostituzioni - Commissari aggregati

In vigore dal 23 feb 1992
1. Con lo stesso decreto di nomina di cui al precedente articolo il Ministro della pubblica istruzione designa per ciascuna commissione anche tre membri supplenti, di cui uno scelto dalla categoria dei docenti delle scuole secondarie e due dalle terne designate dal Consiglio nazionale dei periti industriali. 2. In caso di assenza all'atto dell'insediamento della commissione o di successivo impedimento di qualcuno dei commissari, il presidente dispone con proprio provvedimento la relativa definitiva sostituzione nominando il membro supplente scelto in via prioritaria nella categoria corrispondente. 3. Alla eventuale sostituzione dei presidenti delle commissioni esaminatrici provvede il Ministro della pubblica istruzione. 4. Il presidente può integrare la commissione esaminatrice con la nomina di commissari aggregati nel caso in cui dalla commissione stessa ciò sia ritenuto necessario ai fini della valutazione delle prove scritte o scritto-grafiche ed orali di tutti i candidati, aspiranti all'abilitazione all'esercizio della libera professione in specializzazioni diverse. 5. I commissari aggregati, che debbono possedere i requisiti previsti dal terzo comma del precedente , partecipano soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina, ed esprimono voto consultivo in sede di deliberazioni collegiali della commissione. 6. In caso di accertata urgenza e necessità ed al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami, il Ministro della pubblica istruzione, ferma restando la scelta tra le categorie ivi menzionate, può disporre deroghe dal possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precedente .
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