Art. 6 · Macellazione degli animali infetti da TBC

Art. 6

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Macellazione degli animali infetti da TBC

In vigore dal 26 mar 1992
1. Il secondo comma dell' del decreto ministeriale 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 17 settembre 1968, e successive modifiche, è sostituito dal seguente: "La macellazione degli animali infetti deve essere effettuata, nei macelli della provincia all'uopo designati ove ha sede il focolaio o nei macelli di altra provincia della stessa regione su autorizzazione del Servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente, qualora sia dimostrata l'impossibilità di procedere alla macellazione nella provincia di origine del focolaio o per problemi legati alla commercializzazione delle carni, a condizione che in tutti i casi gli animali infetti viaggino sotto vincolo sanitario". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 dicembre 1991 Il Ministro della sanità DE LORENZO Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1992 Registro n. 2 Sanità, foglio n. 271
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