Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 1 lug 1992
1. I termometri d'importazione di cui all', comma 2, della legge devono essere spediti all'ufficio metrico di una delle seguenti province: Como; Palermo; Roma.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1991-12-23;462#art-9