Art. 18 · Proseguimento dell'attività

Art. 18

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Proseguimento dell'attività

In vigore dal 1 mar 1992
1. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa stessa risulti priva di un gestore munito dell'idoneità professionale, è consentito l'esercizio provvisorio da parte degli eredi, per la durata di un anno. L'esercizio provvisorio può essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi. Alla scadenza dell'esercizio provvisorio l'impresa dovrà risultare munita del titolo di idoneità professionale, in uno dei modi previsti dall'. 2. La stessa regola si applica all'esercizio provvisorio del legale rappresentante del titolare incapace fisicamente o giuridicamente. 3. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità del dirigente, munito del titolo d'idoneità professionale, dell'impresa persona giuridica, le relative funzioni possono essere assunte provvisoriamente da un dirigente sprovvisto del titolo, per la durata di un anno. Il termine può essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi. 4. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'esercizio dell'impresa o le funzioni dirigenziali possono essere assunti a titolo definitivo da una persona che, pur non avendo il titolo d'idoneità professionale, abbia svolto effettivamente funzioni di gestione o dirigenziali nella stessa azienda, per almeno cinque anni. 5. Non è ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale, neppure nel caso di gestione ad esercizio provvisorio.
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