Art. 15 · Attestato di idoneità professionale

Art. 15

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Attestato di idoneità professionale

In vigore dal 1 mar 1992
1. Le Commissioni trasmettono, al termine di ogni sessione d'esame, l'elenco dei candidati che abbiano superato l'esame di idoneità professionale all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione capoluogo di regione, che rilascia all'interessato l'attestato di cui all' del presente regolamento. 2. L'attestato deve essere conforme ai modelli di cui agli allegati E ed F.
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