Art. 5
5 / 12Importo dell'aiuto
In vigore dal 28 mar 1992
1. Ai soggetti di cui all', primo comma, che ne facciano domanda e che si impegnino a ritirare le superfici dalla produzione per il periodo di cui all', primo comma, è concesso un aiuto annuo per ettaro ritirato dalla produzione.
2. L'ammontare dell'aiuto annuo per ettaro è così determinato:
Aziende della pianura padano-veneta........... 255 ECU Aziende delle altre pianure (ivi comprese
quelle di cui all', comma 5, della
direttiva CEE n. 75/268)............... 215 ECU Aziende di collina non svantaggiata........... 205 ECU Aziende di montagna e di collina
svantaggiata (, paragrafi 3 e
4, della direttiva CEE n. 75/268)........... 200 ECU
3. Il pagamento dell'aiuto sarà effettuato entro il 31 dicembre 1992.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-12-13;455#art-5