Art. 1
1 / 8In vigore dal 25 mar 1992
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra indicato;
Visto l' della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, concernente l'assunzione di personale straordinario presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, concernente l'ordinamento degli uffici locali;
Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, concernente la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti portalettere;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797, contenente disposizioni riguardanti l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, sulla eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, ed in particolare l'art. 16 in materia di assunzioni di personale presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici ivi indicati;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato di lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in particolare l', commi da 4- bis a 5, concernenti modifiche ed integrazioni all'art. 16 della sopracitata legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, concernente modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi del citato art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti, ai sensi degli della predetta legge n. 797 del 1981, alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all' della ripetuta legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici;
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1984, n. 5627, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1985, registro n. 6, foglio n. 366, concernente modifiche delle qualifiche funzionali, dei profili professionali e delle modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali di cui ai citati decreti ministeriali numeri 4584 e 4833;
Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1988, n. 7844, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1989, registro n. 8, foglio n. 47, contenente modifiche al succitato decreto ministeriale n. 5627;
Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1989, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1990, registro n. 5, foglio n. 3, con il quale sono state disciplinate le modalità di svolgimento delle prove di selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la legge 25 ottobre 1989, n. 355, e in particolare l', comma 12, concernente l'assunzione di personale straordinario per lo svolgimento di mansioni delle qualifiche comprese nella IV categoria secondo le modalità previste dall' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988;
Ravvisata la necessità di procedere alla determinazione dei criteri per l'attuazione del disposto di cui al citato , comma 12, della legge n. 355 del 1989, al fine di adattare alle peculiari esigenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni le procedure di avviamento a selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento per il pubblico impiego;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM/60732/4152 DL/CR del 23 agosto 1991);
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Le direzioni centrali per il personale e per gli uffici locali programmano, su base annuale e nei limiti consentiti dai rispettivi stanziamenti di bilancio, il fabbisogno di personale straordinario di IV categoria di ciascuna direzione provinciale, tenuto conto della situazione numerica applicativa del personale di ruolo nonché della possibilità di far ricorso agli istituti dell'abbinamento e della scorta.
2. Le direzioni provinciali, nell'ambito della programmazione effettuata, valutano le esigenze dei dipendenti uffici principali e locali, tenendo conto dell'area di competenza territoriale delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed inoltrano a ciascuna di esse la richiesta di un numero di lavoratori corrispondente ai posti che si prevede di ricoprire.
3. Nell'eventualità che nel corso dell'anno il fabbisogno di personale a tempo determinato si riveli superiore rispetto a quello programmato, in presenza di eccezionali ed imprevedibili esigenze di servizio, le direzioni provinciali possono inoltrare successive richieste di avviamento a selezione, previa autorizzazione del direttore generale.
4. Nel caso che il fabbisogno risulti inferiore rispetto a quello comunicato alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, sono assunti prioritariamente nell'anno successivo i lavoratori già selezionati, prima di procedere alla utilizzazione di personale straordinario appartenente al contingente del successivo avviamento a selezione.
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