Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 30 lug 2005
1. Il capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione è ubicato il porto d'imbarco, espletati gli accertamenti del caso, sentito eventualmente il chimico di porto, appone in calce ad un esemplare della dichiarazione, l'autorizzazione all'imbarco, stabilendone le modalità a seconda delle condizioni locali e delle circostanze speciali. 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2005, N. 134. 3. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui alla vigente normativa sullo stoccaggio e trasporto di rifiuti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1991-10-31;459#art-9