Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 26 apr 1992
1. Ai sensi del comma 4 dell' e del comma 7 dell' del decreto 22 ottobre 1988 del Ministro dell'ambiente, all'autorità marittima del porto di imbarco o di sbarco deve essere consegnata copia del bollettino di spedizione ai fini della sicurezza portuale.
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