Art. 5
5 / 7Graduatorie
In vigore dal 14 apr 1992
1. Nel provvedimento di approvazione della graduatorie generale fi- nale degli idonei del concorso, l'amministrazione approva anche l'apposita graduatoria dei concorrenti riservatari risultati idonei secondo l'ordine di collocazione dei medesimi nella graduatoria generale finale.
2. I concorrenti inclusi nella graduatoria dei riservatari restano collocati anche nella graduatoria generale.
3. Qualora il posto da conferire sia unico, la nomina in ruolo è attribuita utilizzando la graduatoria dei riservatari e non quella generale. Negli altri casi la percentuale dei riservatari è arrotondata per eccesso all'unità superiore e l'utilizzazione della graduatoria generale e di quella dei riservatari avviene nell'ordine secondo le rispettive quote.
4. La stessa procedura è applicata anche in sede di successiva utilizzazione delle graduatorie.
5. Dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto deve essere fatta espressa menzione nell'atto di approvazione della graduatoria finale.
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