Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 28 nov 1991
1. Dopo il comma 3 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, è inserito il seguente comma: " 3-bis. Qualora la Commissione CEE, secondo la procedura di cui all' della direttiva n. 80/215, abbia deciso di escludere dal divieto di cui al comma 3 parte del territorio, delimitandolo secondo i criteri di cui all'art. 7-ter, paragrafo 1, della citata direttiva, dalle suddette zone escluse dal divieto in applicazione della decisione comunitaria, possono essere spediti i prodotti a base di carne suina che siano stati sottoposti al trattamento di cui al punto 5- bis del capitolo II dell'allegato C".
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