Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 dic 1991
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1990, n. 255, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1990, recante la disciplina della produzione e del commercio di sale da cucina iodurato, sale iodato, sale iodurato e iodato, con il quale è stato abrogato il decreto ministeriale 7 gennaio 1977, recante la disciplina della produzione e del commercio del sale da cucina iodurato; Ravvisata l'esigenza di consentire fino ad esaurimento lo smaltimento delle scorte dei sali da cucina iodurati conformi al decreto ministeriale 7 gennaio 1977; Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 706/AG.13.1/1565 del 9 agosto 1991); Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Dopo l'art. 6 del decreto ministeriale 1 agosto 1990, n. 255, è aggiunto il seguente articolo: "Art. 6- bis. - È consentito fino ad esaurimento e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, lo smaltimento delle scorte dei sali da cucina iodurati conformi al decreto ministeriale 7 gennaio 1977". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 settembre 1991 Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1991 Registro n. 12 Sanità, foglio n. 152
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