Art. 6
6 / 10In vigore dal 26 dic 1991
1. Dell'esito degli esami viene data comunicazione all'ente o all'associazione nautica interessati.
2. In caso di esito favorevole dell'esame le patenti vengono rilasciate dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi nonché dagli uffici della motorizzazione civile competenti per territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1991-08-19;389#art-6