Art. 2
2 / 10In vigore dal 26 dic 1991
1. Gli esami si svolgono davanti ad una commissione nominata, secondo le rispettive competenze, dal capo del circondario marittimo o dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. - Servizio autonomo della navigazione interna.
2. La composizione della commissione è quella prevista per gli esami presso gli uffici marittimi o della motorizzazione civile, di cui ai regolamenti n. 458 del 6 dicembre 1990 e n. 173 del 16 marzo 1991, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 1991 con l'aggiunta di un quarto membro quale rappresentante dell'ente o dell'associazione nautica.
Storico versioni
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