Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 26 dic 1991
1. Come previsto dall'art. 25 della legge n. 193 del 1986, con l'entrata in vigore del presente regolamento, gli enti e le associazioni nautiche, già riconosciuti ai sensi dell'art. 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, non sono più autorizzati al rilascio delle patenti nautiche. 2. Da parte delle amministrazioni interessate saranno impartite le opportune disposizioni ai propri uffici periferici per la presa in carico e custodia della documentazione relativa alle patenti rilasciate da parte degli enti e delle associazioni nautiche di cui al precedente comma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 agosto 1991 Il Ministro della marina mercantile FACCHIANO Il Ministro dei trasporti BERNINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1991 Registro n. 10 Marina mercantile, foglio n. 163
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