Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 21 dic 1991
1. I ricorsi presentati dagli interessati in vigenza della legge 26 luglio 1988, n. 291, e del decreto 20 luglio 1989, n. 292, sono decisi, secondo la rispettiva competenza, dal Ministro del tesoro o da quello dell'interno secondo le modalità indicate nel precedente . I ricorsi presentati a suo tempo alle cessate commissioni sanitarie regionali in materia di accertamenti sanitari e dovoluti al Ministero dell'interno, per effetto dell' del decreto 20 luglio 1989, n. 292, sono decisi dal Ministro del tesoro secondo le modalità indicate al precedente . In tale ipotesi, il termine di centottanta giorni per la comunicazione agli interessati della decisione del Ministro del tesoro sui ricorsi della specie decorre dalla data in cui il ricorso stesso è pervenuto al Ministero.
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